Mutuo in asta
Le aste immobiliari giudiziarie si collocano all’interno delle procedure esecutive avviate dai creditori del proprietario dell’immobile che – non riuscendo a pagare i propri debiti – vede il proprio bene pignorato e venduto all’asta al migliore offerente.
L’acquisto di un immobile all’asta rappresenta un’ottima opportunità per chi dispone di un budget limitato o è alla ricerca di un affare immobiliare come forma di investimento dei propri risparmi.
Oltre ad assicurare un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato, l’acquisto all’asta permette di risparmiare anche sulle spese notarili relative all’atto di compravendita, in quanto la proprietà viene trasferita all’aggiudicatario con un provvedimento del giudice.
Un tempo la partecipazione alle aste giudiziarie era piuttosto complessa, soprattutto se per l’acquisto dell’immobile si doveva richiedere un mutuo, perché far coincidere le tempistiche dell’asta con quelle di erogazione del finanziamento era una vera impresa, ma fortunatamente da qualche anno le procedure sono state rese più trasparenti e veloci.
L’ABI – Associazione Bancaria Italiana e i Tribunali che gestiscono le aste immobiliari giudiziali, infatti, hanno firmato una convenzione che permette la contestualità della stipula del mutuo (per l’acquisto dell’immobile) e del decreto di trasferimento (per il passaggio della proprietà all’aggiudicatario dell’immobile). L’accordo prevede, che nel momento in cui il giudice dispone la pubblicazione dell’avviso di vendita dell’immobile, venga indicata anche la possibilità di ottenere un mutuo ipotecario (per un importo fino all’80% del valore dell’immobile certificato dalla perizia) da parte delle banche aderenti all’iniziativa.
La banca contattata avvierà l’istruttoria per la concessione del mutuo che, se positiva, consentirà la stipula di un “Preliminare di Mutuo”, un accordo scritto tra cliente e banca di disponibilità della Banca ad erogare il mutuo, sottoposto alla condizione dell’aggiudicazione e trasferimento dell’immobile al mutuatario.
Il denaro verrà poi effettivamente erogato dalla banca solo se il cliente, a seguito della vendita in asta, riuscirà ad aggiudicarsi l’immobile. In questo caso la banca si impegna a erogare il mutuo entro il termine di 60 giorni previsto dal tribunale. Se invece chi ha fatto l’offerta non si aggiudica l’immobile, il preliminare firmato con la banca non ha alcun effetto e nessun costo.
Il giudice firmerà il decreto di trasferimento dell’immobile nel momento in cui riceverà un primo assegno circolare di importo pari al saldo del prezzo di aggiudicazione dell’immobile e un secondo assegno circolare per la copertura delle imposte e oneri del procedimento. Nel caso in cui il mutuo erogato non coprisse l’intero importo dovuto, l’aggiudicatario dovrà consegnare un ulteriore assegno circolare per l’intero ammontare residuo. Allo stesso modo, l’aggiudicatario dovrà farsi carico degli onorari notarili per la stipula dell’atto di mutuo, costo non ricompreso all’interno della procedura di aggiudicazione dell’immobile.
Stipulato l’atto di mutuo, il notaio trascriverà il decreto di trasferimento dell’immobile e contestualmente iscriverà la nuova ipoteca sull’immobile stesso.
